Indebito ricevuto da un incapace



Se colui che ha ricevuto l'indebito è una persona incapace, indifferentemente dall'apprezzamento della sua buona o mala fede nota1, non è comunque tenuto agli obblighi restitutori, se non nei limiti in cui ciò che ha ricevuto si è rivolto effettivamente in suo vantaggio (art. 2039 cod. civ. ).

La regola riguarda sia l'indebito oggettivo sia quello soggettivo e ricomprende qualsiasi specie di incapacità di agire (tanto quella naturale quanto quella legale) nota2. Essa non si reputa applicabile all'ipotesi in cui un soggetto si sia volontariamente posto nella situazione di incapacità tale da non consentirgli di soppesare l'errore del solvens nota3. Anche nel caso in esame, come in quello afferente al pagamento effettuato all'incapace (art. 1190 cod. civ. ) occorre effettuare un coordinamento con il disposto dell'art. 1443 cod. civ. nota4, norma che, in relazione all'annullamento del contratto per incapacità del contraente questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.

Note

nota1

Conforme Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1994, p. 806; Moscati, Del pagamento dell'indebito, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 543
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nota2

Rescigno, Ripetizione dell'indebito, in N.sso Dig.it., vol. XV, 1968, p. 1236; Levi, Il pagamento dell'indebito, Milano, 1989, p. 178.
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nota3

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 668.
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nota4

Conforme Levi, Il pagamento dell'indebito, cit., p. 177, il quale afferma che questi articoli hanno la stessa ratio: l'arricchimento ingiustificato. Contra Breccia, Il pagamento dell'indebito, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 800. Secondo l'A. l'art. 1443 cod. civ. ha un'operatività del tutto autonoma.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Il pagamento dell'indebito, Torino, Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, IX
  • LEVI, Il pagamento dell’indebito, Milano, 1989
  • MOSCATI, Del pagamento dell'indebito, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1981
  • RESCIGNO, Ripetizione dell'indebito, N.sso Dig. it., XV, 1968

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