Ai sensi dell'art.
1443 cod. civ. qualora il contratto venga annullato a causa dell'incapacità di un contraente "questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio".
L'art.
1190 cod. civ. disciplina a propria volta il caso del pagamento effettuato all'incapace, stabilendo che il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace stesso.
Pure l'art.
2039 cod.civ. contempla un'analoga eventualità, in relazione all'incapace che abbia ricevuto l'indebito.
Secondo la disposizione citata per prima (art.
1443 cod. civ. )
quello che conta, al fine di far scattare l'irripetibilità della prestazione se non nei limiti del vantaggio arrecato, è la semplice prova del fatto che, al momento della conclusione del contratto, il contraente era incapace e non che il medesimo fosse incapace nel momento in cui riceveva la prestazione, situazione invece considerata dall'art. 1190 cod. civ. nota1.Al tempo del ricevimento della prestazione consistente nel pagamento il contraente potrebbe anche essere stato capace. Verrebbe comunque ad operare l'art.
1443 cod. civ. qualora costui fosse stato incapace al tempo della conclusione del contratto. Conseguentemente egli non sarebbe obbligato a restituire quanto ricevuto (se non nei riferiti limiti). La norma in questione si applica anche al caso in cui il contratto sia stato stipulato dal rappresentante dell'incapace sprovvisto delle necessarie autorizzazioni
nota2.
L'art.
1190 cod. civ.
riguarda invece la mera fase del pagamento, che per l'appunto, postula che l'obbligazione relativa derivi da titolo valido ed efficace.
In definitiva la prima disposizione appronta una tutela dell'incapace concernente la fase della conclusione del vincolo nota3, la seconda attiene al momento esecutivo dell'adempimento nota4.
Note
nota1
Ci si potrebbe legittimamente domandare se l'articolo citato non introduca una immotivata deroga all'art.
1190 cod. civ. "dal momento che non avrebbe giustificazione la tutela dell'incapace in favore di un soggetto capace al momento in cui ha ricevuto la prestazione o la cosa". Così Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ., dir. da Schlesinger, Milano, 1997, p. 171; Bianca,
Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 673.
top1nota2
Cfr. Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, vol. I, 1988, p. 12.
top2nota3
Conforme Breccia,
Il pagamento dell'indebito, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984
, p. 800.
top3nota4
V. Macioce,
Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 57.
top4Bibliografia
- BRECCIA, Il pagamento dell'indebito, Torino, Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, IX
- FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Milano, 1997
- MACIOCE, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
- TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani, I, 1988