Imposta di registro, registrazione



La registrazione è effettuata sia per obbligo legale (obbligatoria) che per volontà dei privati (volontaria). Essa, oltre ad assolvere la funzione fiscale, attesta altresì l’esistenza dell’atto e gli attribuisce data certa. La legge prevede inoltre ipotesi di registrazione gratuita, vale a dire senza pagamento di alcuna imposta (artt. 16 e 18, D.P.R. n. 131/1986).

La registrazione obbligatoria riguarda diversi tipi di atti e deve essere fatta a cura dei soggetti obbligati (art. 15, D.P.R. n. 131/1986). Tra gli atti da sottoporre a registrazione obbligatoria la legge distingue quelli soggetti a registrazione (art. 5, D.P.R. n. 131/1986):

in termine fisso: sono gli atti per i quali la legge fissa un termine ultimo entro il quale effettuare la registrazione, tra i principali ricordo:
  • atti traslativi onerosi di immobili, costitutivi di diritti reali di godimento;
  • contratti di locazione ed affitto di immobili;
  • operazioni societarie;

in caso d’uso, ad esempio gli atti stipulati in forma di corrispondenza commerciale, quali i trasferimenti di beni mobili (esclusi gli autoveicoli), le cessioni di credito, le compensazioni e remissioni di debito, le quietanze e garanzie, i contratti preliminari di ogni specie devono essere registrati in caso d’uso (art. 1, comma 1, Tariffa parte II, D.P.R. n. 131/1986).

Si ha caso d’uso quando un atto è depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette Amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento (art. 6, D.P.R. n. 131/1986).

Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette ad IVA. Si considerano soggette ad IVA anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta ex art. 7, D.P.R. n. 633/1972 e quelle ex art. 21, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 ad eccezione delle operazioni esenti ed imponibili ex art. 10, comma 1, nn. 8), 8-bis), 8-ter), e 27-quinquies).

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