Imposta di registro, modalità di registrazione



La legge stabilisce i termini e le modalità di esecuzione della registrazione presso l’Ufficio competente registrazione (art. 16, D.P.R. n. 131/1986).

Ufficio competente

La competenza territoriale degli uffici del registro è diversa a seconda del tipo di atti (art. 9, D.P.R. n. 131/1986), ed esattamente:
  • per gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali (sentenze, decreti, ecc.) è competente l’Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale (notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della Pubblica amministrazione, cancellieri o segretari del pubblico ministero) obbligato a richiederne la registrazione e che ha rogato l’atto. Tuttavia non è nulla la registrazione effettuata presso un Ufficio incompetente;
  • per tutti gli altri casi, la registrazione può essere eseguita presso qualsiasi Ufficio del registro;
  • per la registrazione d’ufficio è possibile chiedere la registrazione presso un qualsiasi Ufficio (anche se il Ministero delle Finanze nota1 ha suggerito di richiedere la registrazione presso l’Ufficio nella cui circoscrizione risiede il contribuente).

Esecuzione della registrazione

La registrazione consiste nell’annotazione in apposito registro dell’atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l’indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell’atto, delle parti e delle somme riscosse.

Per gli uffici dotati di sistemi elettrocontabili le modalità relative all’esecuzione della registrazione sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia.

La registrazione è eseguita, previo pagamento dell’imposta liquidata dall’Ufficio, con la data del giorno in cui è stata richiesta. L’Ufficio può tuttavia differire la liquidazione dell’imposta per non più di tre giorni; il differimento non è consentito se ritarda o impedisce l’adozione di un provvedimento ovvero il deposito dell’atto entro un termine di decadenza (art. 16, D.P.R. n. 131/1986).

La richiesta di registrazione deve essere effettuata:
  • per gli atti scritti, mediante la presentazione della stessa in duplice esemplare ed in apposito stampato e di una copia in carta semplice dell’originale;
  • per gli atti pubblici o autenticati, mediante la presentazione di una seconda copia conforme, e di una terza copia in carta libera se l’atto riguarda diritti immobiliari;
  • per gli atti verbali è prevista la presentazione di una denuncia in doppio originale redatta su modelli forniti dall’Amministrazione. Essendo atti verbali, è sufficiente la sottoscrizione di uno solo dei contraenti e non di tutti;
  • per gli atti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione giurata.

Note

nota1

Cfr. C.M. 10 giugno 1986, n. 37/220391.
top1

Voce correlata in diritto civile

Il contratto: definizione

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Imposta di registro, modalità di registrazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti