Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1037 (28/01/1995)


L' impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell' art. 1218 cod. civ., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, primo comma, cod. civ., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole, e, se temporanea, soltanto la sospensione del contratto stesso, naturalmente non oltre i limiti dell' interesse del creditore al conseguimento della prestazione, ai sensi dell' art. 1256, secondo comma, cod. civ., senza responsabilità del debitore per il ritardo nell' inadempimento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1037 (28/01/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti