Cass. civile, sez. I del 1975 numero 691 (24/02/1975)


Anche nel campo della rappresentanza sociale è necessaria la contemplatio domini, per cui se il rappresentante della società non ne spende il nome o, quando si tratti di società di fatto, non spende il nome dell'altro o degli altri soci, il negozio concluso spiega effetto solo nei confronti del rappresentante, ancorché esso riguardi interessi e beni comuni. Il socio di una società semplice che si sia obbligato ad acquistare "per conto" della società, ma in nome proprio, un bene immobile, è tenuto a ritrasferire il bene stesso alla società, anche se l'obbligo predetto non risulta da atto scritto. Poiché, infatti, nella società semplice ogni socio è investito per legge, ai sensi dell'art. 2257 cod. civ., dell'amministrazione (oltre che della rappresentanza) della società, l'obbligo di ritrasferire il bene trova fondamento - per quanto concerne i rapporti interni tra società e socio - nel potere di amministratore del socio, che implica anche mandato a contrattare per la società. Siffatto potere, se non è idoneo da solo (e, cioè, senza l'esercizio del potere di rappresentanza) a riverberare anche all'esterno gli effetti del contratto concluso, comporta tuttavia che gli effetti negoziali voluti dalla società e dal socio amministratore si esplichino nei rapporti interni, rendendo valido e vincolante l'obbligo, assunto dal detto socio, di ritrasferire il bene alla società. in caso di inadempimento dell'obbligo stesso, si configura l'ipotesi di cui all'art. 1706, secondo comma, del codice civile, onde la società può invocare le norme sulla esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, invocando una sentenza che tenga luogo, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., del contratto di ritrasferimento del bene.

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