Il potere di rappresentanza e gli interessi degli amministratori (società per azioni)




Occorre sottolineare come un possibile conflitto tra la disciplina degli interessi degli amministratori, prevista dall'art. 2391 cod.civ., e quella della rappresentanza sociale (art. 2384 cod.civ. ), sia concepibile unicamente nel caso in cui vi sia un consiglio di amministrazione.

Nell'ipotesi infatti in cui l'organo amministrativo sia costituito da un amministratore unico non potranno non trovare applicazione gli artt. 1394 e 1395 cod.civ., destinati a regolare il conflitto di interessi in ambito contrattuale. Premessa tale precisazione, l'eventuale vizio derivante dalla violazione dell'art. 2391 cod.civ. , sarà opponibile ai terzi unicamente nel caso in cui questi siano in mala fede.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il potere di rappresentanza e gli interessi degli amministratori (società per azioni)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti