Il luogo di restituzione delle cose mutuate



Per quanto attiene al luogo della restituzione di quanto oggetto del mutuo valgono in generale le prescrizioni negozialmente raggiunte dalle parti. In difetto di indicazioni nel contratto si ritiene possano applicarsi le regole di cui all'art. 1182 cod.civ.nota1.
Quando si tratti di restituire una somma di denaro occorrerà che il mutuatario si rechi presso il domicilio del mutuante. Le cose diverse dal denaro invece dovrebbero essere assoggettate al contrario principio in base al quale è il mutuante che si deve recare presso il mutuatario nota2.

Note

nota1

Concorde la dottrina: cfr. Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.93; Scordino, voce Mutuo, in Diz.dir.priv., a cura di Irti, Milano, 1987, p.471; Gardella Tedeschi, voce Mutuo, in Dig.disc.priv., vol.XI, 1994, p.553; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.719 e Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.469.
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nota2

Con l'eccezione del mutuo gratuito: cfr. Fragali, Del mutuo in Commentario al cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, Bologna, Roma, 1966, p.199, il quale denunzia l'incongruità di costringere il mutuante a recarsi presso il domicilio del mutuatario, in applicazione del IV comma dell'art. 1182  cod.civ.. Dovrebbe piuttosto il mutuatario fare consegna delle cose diverse dal denaro presso il domicilio del mutuante.
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Guide operative pratiche


Bibliografia

  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • GARDELLA-TEDESCHI, Mutuo, Dig. disc. priv.
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • SCORDINO, Mutuo, Milano, Diz.dir.priv.a cura di Irti, 1987

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