Cass. Civ., Sez. II, n. 24128/2009. Mandato all'incasso e adiectus solutionis causa.

Il mandato a riscuotere un credito non é soggetto a particolari forme e, pertanto, può essere contenuto in una scrittura privata con sottoscrizione non autenticata; tuttavia, la preposizione, da parte del creditore, di altro soggetto incaricato di riscuotere, in sua vece, il credito deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza del debitore per poter spiegare effetti nei confronti di questi.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia conferma l'orientamento secondo il quale l'indicazione del soggetto abilitato dal creditore a ricevere il pagamento (c.d. adiectus solutionis causa) debba essere manifestata al debitore, anche se non entra nel merito delle modalità di siffatta manifestazione.

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