Il criterio della diligenza nell'adempimento del mandato



Obbligazione fondamentale in capo al mandatario è quella di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 cod.civ.)nota1

Se il mandatario si è mosso nei limiti del mandato e seguendo scrupolosamente le indicazioni del mandante non è ravvisabile una responsabilità per negligente esecuzione del negozio gestorio anche se lo stesso non appaia o non risulti rispondente all'interesse obiettivo del mandante (Cass. Civ. Sez.II, 4471/1992 ). 

Il contenuto di questo precetto non può che essere concretamente specificato in relazione alla natura dell'incarico e alla veste professionale del mandatarionota2 . Così, in materia di gestione di titoli azionari, si è stabilito che la diligenza del mandatario assuma un contenuto particolarmente pregnante: se è vero che il gestore non è tenuto a garantire un risultato positivo, egli è comunque vincolato ad una condotta prudente. Ne segue che, in presenza di ingenti perdite, sarebbe il mandatario tenuto a dar conto di aver eseguito l'incarico con diligenza  (Cass. Civ. Sez. I, 426/2000).

Ancora, si è stabilita la responsabilità dell'istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, aveva fornito assicurazioni ad un cliente  circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente, nel caso in cui  le notizie non fossero risultate corrispondenti al vero (Cass. Civ.Sez. I, 8983/2000 ).

Note

nota1

La diligenza assolve il compito di specificare il comportamento dovuto ed appare una applicazione del generale principio espresso all'art.1176 cod.civ. : cfr. Bianca, Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1979, p.24 e Breccia, Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968, p.40.
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nota2

Così Alcaro (a cura di), Il mandato, Milano, 1998, p.232. Analogamente Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.552, il quale nota come nella formulazione della norma si è voluto evitare il riferimento ad una maggiore o minore gravità della colpa, sottolineando in tal modo che "la valutazione della responsabilità va esaminata in concreto ed è affidata al prudente giudizio del magistrato, il quale terrà conto di tutti gli elementi del rapporto".  Tra questi ultimi rileva anche l'eventuale carattere gratuito del mandato, giacché esso comporta non tanto l'imposizione di uno sforzo di diligenza meno intenso dell'ordinario, quanto un temperamento del giudizio in favore del debitore nella valutazione della sua responsabilità: Dominedò, voce Mandato, in N.sso Dig.it., vol.X, 1968, p.125.
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Bibliografia

  • ALCARO, Il mandato, Milano, 2000
  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • BRECCIA, Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968
  • DOMINEDO', Mandato, N.mo Dig. It.
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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