Cassazione Civile Sez. I 8983/2000: Se il funzionario dà notizie sbagliate al cliente la banca è responsabile per l'assegno non pagato

La banca, che tramite un proprio dipendente, abbia su richiesta di un cliente correntista assicurato a quest'ultimo, telefonicamente o in altro modo, circa l'esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto corrente ( cosiddetto "benefondi") è contrattualmente responsabile, configurandosi nella specie un rapporto di mandato, se le notizie date non risultano poi rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento di detta richiesta e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza a carico dell'istituto di credito - mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria

Commento

La pronunzia viene significativamente ad inserirsi nella qualificazione della condotta diligente del mandatario (art.1710 cod.civ.), specificando il principio generale di cui all'art.1176 cod.civ..

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