I
frutti consistono in una specie di beni la cui peculiarità consiste nel derivare da un altro bene
nota1.
Alcuni beni si distaccano da una cosa come "beni", suscettibili di essere autonomamente utilizzati in un tempo successivo (per es.: la frutta degli alberi); altri beni consistono poi in utilità che si ricavano dal concedere ad altri il godimento d'un bene proprio.
In tal caso l'utilità costituisce il prezzo del godimento, dell'utilizzazione di questi beni.
E' possibile distinguere i primi come
frutti naturali, i secondi come
frutti civili. Si qualificano infatti frutti naturali quei beni che provengono direttamente dalla cosa, con il concorso o meno dell'opera umana (art.
820 cod.civ.)
nota2.
V'è un chiaro collegamento tra la nozione di frutto e la considerazione di esso quale
bene futuro, del tutto evidente nel numero 2 della norma citata, la quale espressamente contempla la possibilità che si disponga dei frutti anche prima della separazione come beni futuri. Può essere dubbio se l'alienazione dei frutti naturali anteriormente al venire ad esistenza degli stessi configuri contratto aleatorio o meno (Cass. Civ. Sez. II,
4094/88 ).
Il momento dell'acquisto dei frutti è disciplinato dall'art.
821 cod.civ., che prescrive l'appartenenza dei medesimi al proprietario della cosa che li produce. Nel caso in cui la proprietà sia attribuita ad altri la separazione dei frutti dalla cosa che li ha prodotti segna il trasferimento del diritto
nota3.
Per quanto attiene ai frutti civili, che costituiscono il corrispettivo del godimento di un bene, essi si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821, n. 3, cod.civ.).
La distinzione tra frutti civili e naturali rileva anche con riferimento alla natura dell'obbligazione restitutoria: per quanto attiene ai primi essa possiede natura di debito di valuta, per la seconda di valore (Cass. Civ. Sez. II,
1784/93 )
nota4.
Giova da ultimo rilevare che la natura compensativa degli interessi di cui all'art.
1499 cod.civ., interessi che si computano sul prezzo della cosa venduta quando la medesima sia produttiva di frutti, ha quale presupposto soltanto questa obiettiva natura produttiva della cosa e non la mora o il ritardo nel pagamento del prezzo del debitore (Cass. Civ. Sez. II,
3184/91 ).
Note
nota1
Cfr. Barcellona , Frutti (diritto civile), in Enc. dir., p.204.
top1nota2
V. Mosco, I frutti nel diritto positivo, Milano, 1947.
top2nota3
Montel, Frutti (diritto civile), in N. Dig. it., p.666.
top3nota4
Si confrontino, tra gli altri, Arcese, Libro III (Artt. 810-1172), in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p. 19.
top4Bibliografia
- ARCESE, Libro III (Artt. 810-1172), Torino, Cod.civ. annotato con la dottrina e la , giurisprudenza a cura di Perlingieri, 1983
- BARCELLONA, voce Frutti (diritto civile), Enc. dir.
- MONTEL, Frutti (diritto civile), N. Dig. It.
- MOSCO, I frutti nel diritto positivo, Milano, 1947