Cass. civile, sez. II del 1988 numero 4094 (15/06/1988)


La vendita di massa di cose future (nella specie: frutti naturali) quando il corrispettivo sia determinato a corpo ha carattere aleatorio e configura emptio rei speratae, nella quale la vendita è soggetta alla condicio iuris che la cosa venga ad esistenza, e non emptio spei, che ricorre quando il compratore si impegna incondizionatamente a pagare un prezzo determinato al venditore, anche se la cosa o il diritto venduto non vengano mai ad esistenza. Detto contratto conserva, pertanto, la propria efficacia a prescindere dalla quantità della massa venuta ad esistenza, l' inefficacia potendo soltanto conseguire - a norma dell' art. 1472 secondo comma cod. civ. - solo nel caso in cui la massa non venga affatto ad esistenza, neppure in scarsa quantità.

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