L'art.
463 cod. civ. contempla sette distinte ipotesi
nota1 la cui ricorrenza determina l'esclusione dalla successione. Detti casi vengono condotti dagli interpreti a due differenti categorie
nota2. Quelli dal n. 1 al n. 3
bis incluso integrano fatti che attentano alla personalità del de cuius ovvero del di lui coniuge, ascendente o discendente. Quelli dal n. 4 al n. 6 vengono qualificati come fatti che ledono la libertà di testare del disponente.
Giova osservare come l'effetto dell'indegnità sia in qualche modo "anticipato" da quelli della sospensione dalla successione, istituto introdotto per effetto dell'entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018 n.4 che ha determinato l'inserimento di una nuova norma, l'art. 463 bis cod.civ.
E' unanime l'opinione secondo la quale l'enumerazione di cui all'art. [Codice Civile art. 463|463]] cod. civ. abbia
carattere inderogabile e tassativo nota3. Né è possibile che il testatore preveda in via anticipata che i soggetti che gli succederanno possano conseguire i lasciti ereditari nonostante ricorra uno dei predetti casi
nota4, nè risulta praticabile la previsione di ipotesi aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste per legge
nota5. Al riguardo neppure gioverebbe un'interpretazione analogica, dal momento che l'indegnità è considerata una sanzione civile e non può essere comminata fuori dai casi espressamente previsti dalla legge (
Cass. Civ. Sez. II, ord. 13266/2022; Cass. Civ.,
314/46).
Note
nota1
L'art. 463 cod. civ. è stato modificato dall'entrata in vigore della Legge 8 luglio 2005, n.
137 che ha introtto l'ipotesi di cui al comma 3-bis, ipotesi successivamente modificata dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
top1 nota2
Si tratta di una suddivisione risalente al pensiero dell'Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p. 38, accolta pressochè uniformente da tutta la dottrina (cfr. Monosi, L'indegnità a succedere, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.138).
top2nota3
L'inderogabilità deriva sia da ragioni sistematiche, appartenendo queste norme alla disciplina inderogabile della delazione, sia dal fatto che risultano ispirate da ragioni di ordine pubblico (così Azzolina, Se le norme sull'indegnità a succedere siano di ordine pubblico, in Foro pad., 1946, vol. I, p.681).
top3nota4
Salva ovviamente l'efficacia della riabilitazione di cui all'art.
466 cod. civ. , la quale tuttavia viene ad incidere su un fatto di indegnità che deve aver già conosciuto compiutezza ed in relazione al quale il testatore ben può esprimere una volontà di perdono. Appare propriamente questo il motivo dell'operatività della riabilitazione e della compatibilità di essa rispetto all'inderogabilità della normativa in esame, non già una pretesa eccezionalità della prima (cfr. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.162). Si ponga mente, d'altronde, a ciò che potrebbe accadere qualora il disponente avesse anticipatamente previsto che un successibile possa acquisire l'eredità pure in esito al compimento di una delle condotte di cui all'art.
463 cod. civ. . La disposizione verrebbe in fatto ad incoraggiare condotte illecite e delittuose. La stessa cosa non si può dire quando intervenga la riabilitazione, quando i titolari dell'azione intesa a far valere l'indegnità rinunzino ad avvalersene ovvero pongano in essere una transazione con l'asserito indegno.
top4nota5
Così Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 123.
top5Bibliografia
- AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
- AZZOLINA, Se le norme sull'indegnità a succedere siano di ordine pubblico, Foro pad., 1946
- MONOSI, L' indegnità a succedere, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994
- PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981