I.I.9 - Individuazione dei soggetti a cui sono attribuibili diritti particolari


Massima

1° pubbl. 9/04

La facoltà prevista dal terzo comma dell’art. 2468 cod. civ. di prevedere l’attribuzione di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili a singoli soci non autorizza la creazione di “categorie di quote” aventi diritti diversi; è comunque possibile attribuire diritti particolari:
  1. a singoli soci individuati nominativamente;
  2. a singoli soci individuati per appartenenza a categorie omogenee (ad esempio ai titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, a soci persone giuridiche, a residenti all’estero o in determinati comuni, a coloro che hanno compiuto una certa età o non l’hanno raggiunta, a cittadini di un determinato stato, e così via).

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