I.I.5 - Clausola di mero gradimento e obbligo di acquisto da parte degli altri soci o di un terzo


Massima

1° pubbl. 9/04

È legittimo sottoporre i trasferimenti di partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola statutaria di mero gradimento con il correttivo della previsione dell’obbligo di acquisto da parte dei soci o di un terzo in caso di diniego di gradimento.
In tal caso non compete al socio alienante il diritto di recesso.

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