I.I.13 - Recesso in conseguenza di previsione statutaria di intrasferibilità delle partecipazioni


Massima

1° pubbl. 9/04

Il diritto di recesso previsto dal secondo comma dell’art. 2469 cod. civ. è esercitabile:
  1. in qualsiasi momento, nel caso in cui l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni;
  2. solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l’atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti.
Detto diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società adotta una delibera che abolisca la previsione di intrasferibilità delle partecipazioni o venga concesso il gradimento inizialmente negato.

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