I.A.13 - Soggetti legittimati alla designazione revisore per redazione relazione sui conferimenti in natura a liberazione di aumenti di capitale


Massima

1° pubbl. 9/12

In assenza di una specifica previsione legislativa, si ritiene che la designazione del revisore cui affidare la redazione della relazione sui conferimenti in natura a liberazione di aumenti di capitale spetti a chiunque ne abbia interesse e non al solo conferente.
La disposizione di cui all’art. 2465, comma 1, c.c. (peraltro dettata per i soli conferimenti effettuati in sede si costituzione), in base alla quale “chi conferisci beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata....”, non appare, infatti, volta ad attribuire al solo conferente la facoltà di nomina, ma piuttosto ad attribuire a quest’ultimo il diritto di fare propria o meno la relazione predisposta dal revisore.
Una diversa interpretazione risulterebbe inconciliabile con il sistema, in quanto renderebbe inattuabili le delibere di aumento di capitale in natura adottate in un momento in cui non sia noto il potenziale conferente (come accade per quelle offerte di sottoscrizione ad una varietà di soggetti indefiniti a causa della natura fungibile dei beni richiesti in conferimento: azioni di una determinata società, titoli di stato, ecc.), nonché quelle per le quali sia intervenuto un mutamento di titolarità del bene da conferire tra la data di adozione della delibera e quella della sua sottoscrizione.

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