Tra le caratteristiche dei titoli di credito notevole rilevanza deve essere attribuita alla
letteralità nota1.
Con questa locuzione si intende alludere al ruolo svolto dal tenore letterale del titolo, vale a dire alla forma del medesimo. E' precisamente in relazione a quanto è scritto nel titolo che viene stabilita la quantità, la qualità e le modalità dei diritti attribuiti a colui che può essere considerato il titolare legittimo del documento che incorpora il diritto
nota2 . Collegata alla letteralità è la cartolarità, intesa come immedesimazione del diritto nella
cartula, nel supporto documentale afferente al titolo di credito
nota3.
Non è possibile (in linea generale, salvo quanto si dirà tra breve) fare riferimento a circostanze che non emergono dal titolo. Ad esempio il debitore non può eccepire al possessore di una cambiale che, in forza di accordo con l'originario creditore (il primo prenditore del titolo), in realtà l'importo della somma da pagare non doveva essere considerato quello riportato sul titolo, bensì altra somma di minore importo.
La letteralità in questo senso è strettamente connessa con la autonomia e costituisce il segno della astrattezza del titolo: si tratta di caratteristiche funzionali a
tutelare l'affidamento dei terzi, inteso come fiducia nelle contrattazioni e possibilità di confidare che, una volta accettato il trasferimento di un titolo, non si sarà esposti ad eccezioni fondate su rapporti inattingibili a chi se ne rende acquirente
nota4.
Chiarito in linea generale il concetto di letteralità giova osservare che esso non può dirsi comune a tutti i titoli di credito. Ve ne sono infatti alcune specie (che per questo aspetto possono essere definite come causali) nelle quali da un lato le risultanze testuali possono divergere rispetto a quelle effettive, dall'altro l'adempimento ovvero le condizioni e le modalità delle prestazioni promesse possono essere subordinate (anche relativamente ai terzi) alle vicende del rapporto indicato nel titolo
nota5.
Si pensi alle azioni ed alle obbligazioni.
Il tenore testuale delle prime (anche qualificate come titoli di partecipazione, attribuendo al titolare una posizione complessa come quella di socio, alla quale sono connessi sia diritti sia obblighi) può non più rispecchiare i dati che si trovano riprodotti. Se ad esempio vengono introdotte modificazioni statutarie (es.: aumento di capitale, trasferimento della sede sociale) le menzioni riportate nel titolo non corrisponderanno più alla realtà. Analogamente può dirsi in dipendenza delle modifiche apportate alle condizioni del prestito obbligazionario che fossero state approvate dalla competente assemblea.
Il problema dell'opponibilità al legittimo possessore del titolo di tali divergenti risultanze è difficilmente conciliabile con il principio della letteralità: né pare opportuno fare riferimento ad un concetto di letteralità
per relationem, come pure vorrebbe parte della dottrina
nota6. Così concepita la letteralità perde di qualsiasi significato proprio, trasformandosi in un simulacro.
Note
nota1
Pavone La Rosa, La cambiale, in Trattato di dir.civ. e comm., dir.da Cicu-Messineo, Milano, 1994, p.60.
top1nota 2
nota2
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.886.
top2nota3
Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p.661.
top3nota4
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.885 e Pavone La Rosa, La cambiale, in Trattato di dir.civ. e comm., dir.da Cicu-Messineo, Milano, 1994, p.66.
top4nota5
Sui titoli causali si veda Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p.711.
top5nota6
In questo senso Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p.712.
top6Bibliografia
- PAVONE LA ROSA, La cambiale, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, XXXIX, 1982