L'articolo
60 l.n. mette a disposizione la regola generale per risolvere le questioni attinenti ai
rapporti tra le norme dell'ordinamento in generale (codice civile, codice di procedura e leggi della Repubblica) e le norme della legge notarile, con particolare riguardo a quelle che direttamente disciplinano la forma dell'atto pubblico.Il legislatore ha stabilito che in tema di forma dell'atto pubblico la legge notarile
nota1 potrà essere applicata solo nel caso in cui non sia in contrasto con le norme presenti nel codice civile e di procedura civile o in qualunque altra legge della Repubblica.
Al complesso normativo della legge professionale, in tema di prescrizioni di forma, è attribuito solo un valore di pura complementarietà.
Per quanto riguarda la forma dei testamenti vale lo stesso principio
nota2.
La chiarezza della norma impedisce, di fatto, ogni analisi che tenda a sovvertire l'esatta e lineare impostazione indicata dalla legge
n.89/1913 .
Sul tema della forma dell'atto la legge notarile cede il passo ogni volta che vi sia una norma espressa, con valore di legge, che definisca, introduca, modifichi, regolamenti i principi operativi dell'attività di documentazione.
In ogni occasione in cui dovendo applicare le regole sulla forma dettate dalla legge notarile, ci si trovi in contrasto con altre norme di legge che disciplinano a loro volta la forma
nota3 del documento in maniera diversa, allora la legge del 1913 non potrà essere completamente utilizzata, dovendosi privilegiare il rispetto della norma "non notarile".
In tali casi la funzione della legge notarile sarà unicamente sussidiaria o integrativa, mai prevalente.
Va chiarito però che il valore dell'articolo
60 l.n. è limitato allo specifico rinvio effettuato dalla stessa norma, e cioè che
la complementarietà della legge notarile è stabilita espressamente solo per gli articoli che vanno dal 47 al 59 .
Fuori da tale ambito (unicamente "della forma degli atti notarili"), l'articolo
60 l.n. non ha alcun valore, come non avranno valore tutte quelle ipotesi interpretative che si basano sulla generalità del principio di complementarietà della legge notarile, desunto appunto dall'art.
60 l.n., nei confronti delle altre "leggi", in settori o materie che non riguardino la forma dell'atto notarile.
Note
nota1
Esattamente il capo I del titolo III, comprendente gli articoli dal 47 al
60 compreso.
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Proprio in tale ambito che si rinvengono alcune delle difficoltà maggiori di sintesi tra legge notarile ed altre leggi in tema di forma (Cass.Civ. Sez. II,
3192/63 ; Cas.Civ. Sez. III
11569/92 ).
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Va chiarito però che nell'ambito del capo I del titolo III della legge notarile, che comprende appunto gli articoli dal 47 al
60 , non vi sono solo precetti relativi alla forma, ma, ad esempio, quelli inerenti i requisiti dei testimoni e fidefacienti, alla rinunciabilità ai testi ecc. ecc..
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