Forma del mandato



In astratto il contratto di mandato si qualifica dal punto di vista formale come un contratto non sottoposto a speciali vincoli nota1. Addirittura si è deciso nel senso che esso possa risultare da un contegno concludente (Cass. Civ. Sez. II, 16086/07).

Se Tizio incarica Caio di provvedere all'acquisto di alcuni mobili antichi non è necessario che tra le parti venga stipulato un contratto scritto o comunque dotato di speciali formalismi.

Occorre tuttavia dar conto dell'opinione (del tutto consolidata per quanto attiene al mandato ad acquistare beni immobili) secondo la quale il mandato a compiere atti per i quali sia prescritta per legge una determinata forma (sia ad substantiam o sia ad probationem tantum) dovrebbe essere contrassegnato da analogo requisito formale nota2.

Se questa conclusione è del tutto condivisibile per quanto attiene al mandato con rappresentanza (nel quale tuttavia l'esigenza di collegamento formale è insita nella parallela procura: cfr. art. 1392 cod.civ.nota3) essa sembrerebbe prima facie palesarsi come sprovvista di giustificazione per il mandato privo di poteri rappresentativi.

Il nodo è riconducibile alla più ampia tematica della forma per relationemnota4.

Note

nota1

Atteso infatti il principio di libertà delle forme si ritiene (Giorgianni, Contratto preliminare, esecuzione in forma specifica e forma del mandato, in Giust.civ., I, 1961, p.64; Montesano, Contratto preliminare e sentenza costitutiva, Napoli, 1953, p.107; Di Marco, Il mandato senza rappresentanza, in Giust.civ., II, 1980, p.505) che in nessun caso potrebbe considerarsi sottoposto ad oneri di forma ad substantiam.
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nota2

In questo senso Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1954, p.26.
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nota3

Così Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano, 1984, p.269.
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nota4

Per questo motivo una corrente dottrinaria afferma la necessità della forma scritta nel contratto di mandato quando esso abbia ad oggetto l'acquisto o l'alienazione di beni immobili: cfr. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1952, p.290; Dominedò, voce Mandato, in N.mo Dig.it., p.122; Carraro, In tema di forma del mandato, in Riv.trim.di dir. e proc.civ., 1948, p.110.
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Bibliografia

  • CARRARO, In tema di forma del mandato, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1948
  • DI MARCO, Il mandato senza rappresentanza, Giust.civ., II, 1980
  • GIORGIANNI, Contratto preliminare, esecuzione in forma specifica e forma del mandato, Giust.civ., I, 1961
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Tratt.dir.civ.Vassalli, VIII, 1957
  • MONTESANO, Contratto preliminare e sentenza costitutiva, Napoli, 1953

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