Cass. Civ., Sez. II, n. 4886/2007. Valore della scrittura privata sottoscritta, ma mancante delle firme marginali in tutti i fogli che la formano.

La sottoscrizione di un contratto semplicemente nell'ultimo foglio del quale esso si compone basta per attribuirgli il valore giuridico previsto dall'art.2702 cod.civ., non rilevando la mancanza delle firme marginali dei fogli intermedi. La valenza probatoria di cui alla norma citata può essere fatta venir meno solamente per il tramite della proposizione del procedimento della querela di falso.
La sottoscrizione apposta ad un contratto si riferisce a tutto il suo contenuto e non soltanto al figlio che ne compone l'ultima parte. Ne deriva che, al fine di contestare che il contenuto di esso sia riconducibile al sottoscrittore, occorre che costui proponga querela di falso.

Commento

La S.C. si intrattiene sul valore dell'assenza delle firme marginali (non già delle "sottoscrizioni" che, come palesa il termine, sono i segni personali che vengono apposti in calce e non già a margine del testo contrattuale) in un contratto comunque sottoscritto, negandone la rilevanza.

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