Figure affini all'anticresi



L' anticresi si distingue dalle cause legittime di prelazione. Ipoteca, pegno e privilegi sono finalizzati a consentire al creditore la possibilità di assoggettare ad esecuzione forzata i beni del debitore, assicurando al creditore un diritto di prelazione in ordine alla distribuzione di quanto ricavato dalla vendita all'asta. L'anticresi invece consente il diretto godimento del bene da parte del creditore nota1, che per tale via consegue un'utilità che si compensa variamente con il credito.

Questo carattere dell'anticresi vale a scolpire la differenza tra essa e la cessione dei beni ai creditori (art. 1977 cod.civ.). Quest'ultima figura contempla infatti la possibilità che i creditori alienino direttamente a terzi i beni (senza le remore ed i tempi dell'esecuzione forzata), soddisfandosi su quanto ricavato della liquidazione del bene ceduto. Essi tuttavia non possono godere o fare altrimenti uso dei detti beni, destinati unicamente ad essere ceduti a titolo oneroso.

Si distingue l'anticresi anche dalla datio in solutum (art.1197 cod.civ.), rispetto alla quale possiede tuttavia indubbi punti di contatto. Sotto il profilo funzionale infatti ambedue le figure si caratterizzano per la funzione solutoria che viene realizzata per il tramite del conferimento al creditore di un succedaneo rispetto all'oggetto originario della prestazione dovuta. Nell'ipotesi della dazione in pagamento si tratta del passaggio in proprietà di un determinato bene, nell'anticresi invece viene attribuito il semplice godimento di un immobilenota2 .

Quanto alla distinzione tra anticresi e locazione è sufficiente ricordare che in quest'ultima il fine perseguito è semplicemente quello dell'attribuzione del godimento del bene verso il corrispettivo di un canone, laddove l'anticresi si pone invece come accessoria rispetto ad un credito che garantisce, assumendo dunque l'attribuzione del godimento una differente connotazione nota3.

Note

nota1

Ciò che invece è vietato nel pegno, nel quale il possesso del bene è esclusivamente finalizzato al mantenimento della garanzia, svolgendo altresì una funzione di carattere pubblicitario, senza che si dia possibilità per il creditore di fare uso o di godere del bene (art. 2792 cod.civ.).
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nota2

Inoltre con la datio in solutum l'effetto estintivo avviene in maniera definitiva con l'attribuzione patrimoniale pattuita in sostituzione dell'originaria prestazione, mentre nel rapporto di anticresi la soddisfazione del credito opera gradualmente con la progressiva percezione dei frutti (così Tucci, voce Anticresi , in Dig.disc.priv., 1987, p.352).
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nota3

E' tuttavia possibile che, in concreto, la locazione sia connotata da un collegamento negoziale rispetto ad un contratto di finanziamento. Si pensi all'ipotesi in cui per espressa pattuizione i canoni vengano a compensarsi, in tutto o in parte, con le rate di rimborso del mutuo o con gli interessi generati da questo.
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Bibliografia

  • TUCCI, Anticresi, Dig.disc.priv., 1987

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