Fatti costitutivi, modificativi


, ESTINTIVI

Dal punto di vista della funzione che vengono a svolgere, possiamo distinguere tra  fatti costitutivi,  modificativi ed estintivi di situazioni giuridiche nota1 .

A rigore, come è possibile rilevare in tema di rapporto giuridico in generale (con specifico riferimento alle vicende modificative ed estintive del medesimo), sia la modificazione, sia l'estinzione di una situazione giuridica implicherebbero  la produzione di una nuova situazione. Tuttavia la tradizionale riferita distinzione resiste. Se si osserva che i fatti modificativi ed estintivi possono considerarsi, in linea di progressione, come sviluppi di situazioni già sussistenti, questo non può essere detto in riferimento alla nascita di situazioni giuridiche nuovenota2 .

La differenza in esame per lo più viene evocata in tema di onere della prova (art. 2697 cod.civ.).Si ritiene infatti che colui il quale afferma l'esistenza di un diritto debba dare conto dei relativi fatti costitutivi, mentre chi lo nega è, al contrario, onerato della prova dei fatti modificativi o estintivinota3 .

Queste asserzioni non possono tuttavia considerarsi valide se non in via del tutto approssimativa: non è cioè possibile istituire una regola che valga, in dipendenza della natura del fatto, a disciplinare la distribuzione tra le parti dell'onere  della prova.

In realtà l'unico principio valido a proposito è quello in base al quale ciascun fatto deve essere provato da chi ne afferma, nel proprio interesse, la rilevanza nota4.

Ad esempio, in tema di fatti modificativi, la prova dovrà esser raggiunta da chi se ne giova, indipendentemente dalla considerazione che costui sia l'attore (il quale ordinariamente è colui che tende ad affermare un diritto), ovvero il convenuto (cioè chi solitamente nega la portata dei fatti costitutivi del diritto).

L'art. 2697 cod.civ. pone il descritto principio disponendo che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi  eccepisce l' inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda."

Note

nota1

Allara, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999, p.88.
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nota2

Analogamente Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.147.
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nota3

Comoglio, Le prove, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIX, Torino, 1985, p.200, Micheli, L'onere della prova, Padova, 1966, p.177, Verde, L'onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974, p.19.
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nota4

Micheli, cit., p.14.
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Bibliografia

  • ALLARA, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Torino, 1999
  • COMOGLIO, Le prove, Torino, Trattato Rescigno, XIX, 1985
  • MICHELI, L'onere della prova, Padova, 1966
  • VERDE, L'onere della prova nel processo civile, Napoli, 1974

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