Disciplina convenzionale relativa all'esclusione del socio




Si reputa comunemente che le parti del contratto di società a base personale godano di un'ampia libertà nel dar vita a speciali clausole volte a disciplinare l'esclusione. E' così praticabile sia un inasprimento della normativa portata dal codice, sia una deroga di essa nel senso di rendere più difficile giungere all'esclusione. Nella prima direzione possono essere previste in sede di costituzione della società ipotesi di esclusione ulteriori rispetto a quelle legali. Ciò che conta è che in concreto venga preservata la tutela dei diritti del singolo socio all'interno della compagine sociale. Non sarebbe pertanto ammissibile la clausola che prevedesse da parte della maggioranza dei soci un potere sostanzialmente arbitrario o comunque insindacabile di esclusione. Essa deve costituire l'esito di una decisione da assumersi a fronte di comportamenti descritti in maniera sufficientemente chiara e determinata. Occorrerà inoltre che il socio abbia la possibilità concreta di interloquire nel relativo procedimento, in modo cioè da potersi convenientemente difendere.

Per converso i soci potrebbero anche modificare i requisiti legali che condizionano l'esclusione, nel senso di rendere quest'ultima più difficile o addirittura escluderla in determinate ipotesi. Si pensi all'ipotesi in cui si convenga di eliminare la sopravvenuta incapacità di agire di uno dei soci dal novero delle cause di esclusione (parallelamente stabilendo che esso sia rappresentato dal legale rappresentante).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disciplina convenzionale relativa all'esclusione del socio"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti