Divisione ereditaria e imposta di registro: irrilevanti le variazioni soggettive dei comunisti ai fini dell’individuazione delle masse plurime. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 27075 del 19 dicembre 2014)

In tema di imposta di registro (nonché di imposte ipotecaria e catastale), il D.P.R. n. 131/1986, art. 34, comma IV, suppone doversi tener conto, ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda. Ne consegue che la cessione di una quota da un coerede a un altro, non determinando acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, va intesa come semplice variazione di tipo soggettivo, e questo, inalterato l'oggetto della comunione, postula che, fiscalmente, la comunione sia infine considerata pur sempre unica e di origine successoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia incide sul modo di interpretare l'art.34 del t.u. in materia di imposta di registro, norma tra le più tormentate. Essa prevede che, nell'ipotesi in cui i titoli di provenienza della massa divisionale non siano omogenei (ovvero l'ultimo dei quali non sia costituito da una successione a causa di morte), l'atto divisionale vada tassato non già come una divisione, bensì come trasferimento oneroso, cui segue l'applicazione di un regime tributario ben più oneroso. Ciò premesso, la decisione in esame sancisce che, nell'ipotesi in cui abbia avuto luogo una cessione di quota a titolo oneroso tra coeredi, il successivo atto divisionale possa ben essere trattato (ancora) fiscalmente come divisione pura e non sia rilevante ai fini dell'art.34 t.u. 1986/131.

Aggiungi un commento