Il diritto morale d'autore si sostanzia nel diritto alla paternità dell'opera. Esso si estrinseca nel diritto di pubblicarla come propria (o anche di non procedere alla pubblicazione)
, di opporsi a modificazioni o mutilazioni successive alla pubblicazione. E' un vero e proprio diritto della personalità, come tale incedibile ed imprescrittibile.
Quello che vale a connotare il diritto morale d'autore rispetto agli altri diritti
personalissimi è costituito dal fatto che esso non si estingue con la morte del titolare, ma può esser fatto valere senza limiti di tempo dal coniuge, dai figli o dagli altri ascendenti o discendenti (art.
23 della L. 633/41) indipendentemente dal fatto che essi rivestano o meno la qualità di eredi. Si tratta dunque di un diritto perpetuo
nota1.
Il diritto dell'autore di
ritirare l'opera dal commercio quando concorrano gravi ragioni morali (art.
2582 cod.civ. ) corrisponde invece ad un diritto personale e non trasmissibile
nota2.
Note
nota1
Si confrontino, tra gli altri, Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996, p. 346; Campobasso, Diritto commerciale. Diritto delle società, Torino, II, 2000, p. 199.
top1nota2
Si tenga presente che la legge sul diritto d'autore specifica come il c.d. diritto di pentimento sia sempre sottoponibile a sindacato giurisdizionale circa l'esistenza delle gravi ragioni morali. Secondo l'opinione prevalente è comunque sufficiente, per il ritiro dell'opera, una qualsiasi circostanza che renda la circolazione della stessa gravemente pregiudizievole agli interessi dell'autore. Cfr. Ammendola, voce Diritto d'autore: diritto materiale, in Dig. disc. priv., pp. 372 e ss..
top2Bibliografia
- AMMENDOLA, voce Diritto d'autore: diritto materiale, Dig. disc. priv.
- CAMPOBASSO, Diritto commerciale. Diritto delle società, Torino, II, 2000
- VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 1996
Prassi collegate
- Quesito n. 584-2013/I, Donazione di corrispondenza epistolare