Diritto dell'interessato all'informazione e all'accesso (GDPR)



Gli artt. 13 e 14 del GDPR assumono in considerazione le informazioni da fornire quando i dati personali siano raccolti presso l'interessato (la prima norma) e nell'ipotesi in cui non siano raccolti presso costui.

Ai sensi dell’art. 15 del GDPR (cfr. il previgente art. 7 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 196/2003 nota1) .

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
  • le finalità del trattamento;
  • le categorie di dati personali in questione;
  • i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  • quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  • l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  • il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  • qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
  • l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Ai sensi dei successivi paragrafi della norma, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Note

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L'art. 7 del previgente t.u. contemplava il diritto all'accesso, concepito come il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano l'interessato, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Più specificamente l'interessato aveva il diritto di ottenere l'indicazione:
  • dell'origine dei dati personali;
  • delle finalità e modalità del trattamento;
  • della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  • degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, II comma t.u.;
  • dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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