Diritti dei creditori sociali in esito alla liquidazione (società in accomandita semplice)



L'art. 2324 cod. civ. prevede che, salvo il diritto previsto dal II comma dell'art. 2312 cod. civ. i (vale a dire il diritto dei creditori sociali di essere soddisfatti direttamente dai soci successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese) da esercitarsi nei confronti di accomandatari e liquidatori, "i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione". Valgono dunque per il procedimento di liquidazione e per l'estinzione della società le regole dettate per le società in nome collettivo nota1. Tuttavia, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, come s'è detto, l'art. 2324 cod. civ. sostanzialmente equipara la posizione dell'accomandante a quella del socio di società di capitali. I creditori sociali rimasti insoddisfatti potranno far valere le loro ragioni, nei confronti degli accomandanti, indipendentemente dalla loro buona o mala fede (intesa come mera consapevolezza oggettiva della permanenza di passività pure in esito alla cancellazione della società dal registro delle imprese) soltanto nei limiti di quanto dagli stessi ricevuto a titolo di liquidazione nota2. Anche in esito a tale fase è stato deciso che i liquidatori conservino la propria legittimazione attiva dal punto di vista processuale (Cass. Civ. Sez. I, 7650/95 ). Infatti l'effettiva estinzione della società segue soltanto alla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti ed alla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso (Cass. Civ. Sez. II, 7972/00 ).

nota1

Note

nota1

Campobasso, Diritto commerciale, vol.II, Torino, 1997, p. 133.
top1

nota

nota2

cfr. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 208, il quale altresì rileva come gli accomandanti siano "pur sempre esposti all'azione dei creditori in sostituzione dei liquidatori negligenti ed a norma dell'art. 2280 cod. civ. per i versamenti ancora dovuti sui conferimenti, qualora la liquidazione si sia chiusa senza che i liquidatori li abbiano per tanto compulsati ed i creditori non siano stati integralmente soddisfatti".
top2

Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987

Prassi collegate

  • Quesito n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Diritti dei creditori sociali in esito alla liquidazione (società in accomandita semplice)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti