L'art.
2324 cod. civ. prevede che, salvo il diritto previsto dal II comma dell'art.
2312 cod. civ. i (vale a dire il diritto dei creditori sociali di essere soddisfatti direttamente dai soci successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese) da esercitarsi nei confronti di accomandatari e liquidatori, "i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti
anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione". Valgono dunque per il procedimento di liquidazione e per l'estinzione della società le regole dettate per le società in nome collettivo
nota1. Tuttavia, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, come s'è detto, l'art.
2324 cod. civ. sostanzialmente equipara la posizione dell'accomandante a quella del socio di società di capitali. I creditori sociali rimasti insoddisfatti potranno far valere le loro ragioni, nei confronti degli accomandanti, indipendentemente dalla loro buona o mala fede (intesa come mera consapevolezza oggettiva della permanenza di passività pure in esito alla cancellazione della società dal registro delle imprese) soltanto nei limiti di quanto dagli stessi ricevuto a titolo di liquidazione
nota2. Anche in esito a tale fase è stato deciso che i liquidatori conservino la propria legittimazione attiva dal punto di vista processuale (Cass. Civ. Sez. I,
7650/95 ). Infatti l'effettiva estinzione della società segue soltanto alla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti ed alla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso (Cass. Civ. Sez. II,
7972/00 ).
nota1
Note
nota1
Campobasso, Diritto commerciale, vol.II, Torino, 1997, p. 133.
top1nota
nota2
cfr. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 208, il quale altresì rileva come gli accomandanti siano "pur sempre esposti all'azione dei creditori in sostituzione dei liquidatori negligenti ed a norma dell'art.
2280 cod. civ. per i versamenti ancora dovuti sui conferimenti, qualora la liquidazione si sia chiusa senza che i liquidatori li abbiano per tanto compulsati ed i creditori non siano stati integralmente soddisfatti".
top2Bibliografia
- CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
- DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
Prassi collegate
- Quesito n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone