Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 34




Il capitale sottoscritto non può essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo stabilito in conformità dell'articolo 6. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare tale riduzione se essi stabiliscono anche che la decisione di procedere ad una riduzione ha effetto solo se si procede ad un aumento del capitale sottoscritto allo scopo di portare quest'ultimo ad un livello almeno pari al minimo prescritto.

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