Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 23-bis




Qualora singoli membri dell’organo di amministrazione o di direzione della società partecipante ad un’operazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, o singoli membri dell’organo di amministrazione o di direzione di un’impresa madre ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati , o la stessa impresa madre, o terzi che agiscano a nome proprio ma per conto di detti membri o di detta impresa, siano parti di una tale operazione, gli Stati membri assicurano, tramite garanzie adeguate, che l’operazione non sia contraria al miglior interesse della società.
(Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2006/68/CE)

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