Da segnalare la
differenza tra adempimento di obbligazione naturale e liberalità.
Quando un soggetto dà corso all'adempimento di un'obbligazione naturale è comunque animato dalla convinzione di esservi tenuto, sia pure in base a principi non giuridici,
derivanti dalla coscienza morale o sociale. Il compimento dell'atto di liberalità è invece contrassegnato dall'intento nel disponente che subisce il depauperamento di arricchire il beneficiato
senza esservi tenuto a nessun titolo .
Da questo punto di vista, una menzione particolare deve essere fatta per le donazioni remuneratorie (art.
770 cod.civ.) che, comunque, si distinguono dall'adempimento dell'obbligazione naturale per la mancanza nelle prime di qualsiasi riferibilità a doveri sociali o morali (Cass. Civ. Sez. I,
1411/97)
nota1. La riconoscenza che anima il donante e che costituisce uno degli elementi che dà corpo ai motivi che inducono al compimento dell'atto liberale, si differenzia comunque dal convincimento di essere tenuto, sia pure sotto il solo profilo morale e sociale, all'effettuazione di una determinata prestazione
nota2. Giova altresì mettere a fuoco la distinzione tra donazione remuneratoria e liberalità d'uso effettuata in relazione a servizi resi che, come si ritrae dal II comma dell'art.
770 cod.civ.., non costituisce donazione (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, ord. 41480/2021).
Note
nota1
Cfr. Giorgianni, L'obbligazione, Milano, 1951, p.126. Appare a questo proposito utile valutare se il dovere in questione sia particolarmente legato al soggetto che, di fatto, lo esegue e se invece sia espressione di un atteggiamento generalizzato e perciò avvertito in una certa società, rappresentativa di una determinata collettività (Balbi, La donazione, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1964, p.64).
top1nota2
Sottolinea la necessità di distinguere la
riconoscenza di cui all'
art.770 cod.civ. dai
doveri che stanno alla base dell'obbligazione naturale Oppo, Adempimento e liberalità, Camerino, 1979, p.262. Il sentimento di riconoscenza ha uno spiccato carattere individuale e soggettivistico, laddove i doveri morali o sociali si ispirano usualmente a quella che viene considerata la morale sociale o corrente, comune ad una determinata società. Altra parte della dottrina (Biondi, Le donazioni, in Trattato di dir.civ., dir. da Vassalli, Torino, 1961, p.744) sottolinea altresì il diverso
animus che caratterizza l'esecuzione della prestazione:
animus donandi nella donazione remuneratoria contrapposto ad un
animus solvendi dell'obbligazione naturale. Mentre infatti l'adempimento di obbligazione naturale è ispirato dalla volontà di liberarsi da un obbligo morale e sociale, e quindi da un peso, la donazione remuneratoria sembra solo fondata sullo spirito di liberalità per beneficare un altro soggetto.
top2Bibliografia
- BALBI, La donazione, Milano, Tratt. dir. civ. dir. da Grosso-Santoro Passarelli, vol. IX, 1964
- GIORGIANNI, L'obbligazione, Milano, 1951
- OPPO, Adempimento e liberalità, Camerino, 1979
Prassi collegate