A proposito della situazione di potere sulla
res che corrisponde alla detenzione è possibile distinguere tra una detenzione qualificata ed una non qualificata
nota1. Si pensi a colui che per ragioni di ospitalità è alloggiato in un appartamento di cui gli sono state consegnate le chiavi: egli ha la disponibilità materiale del bene, tuttavia senza che possa dirsi esistente un diritto o una posizione giuridica soggettiva di vantaggio a fondamento del potere di fatto sulla
res. Questa situazione corrisponde a quella della
detenzione non qualificata nota2.
Chi invece conduce in locazione un appartamento esercita, relativamente ad esso, un potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto, ancorchè non avente natura reale; un diritto che non esclude la concorrenza del diritto reale facente capo al proprietario (o all'usufruttuario) del bene locato.
Il titolare del diritto reale ne ha il possesso mediato, il conduttore la detenzione, da considerarsi come qualificata. Tra l'altro tale detenzione qualificata vale anche nei confronti del possessore mediato,il quale non potrebbe, pertanto, "tagliare" l'erogazione dell'acqua o sostituire le chiavi, neppure quando fosse terminato il contratto di locazione (Cass. Civ., Sez. II,
18486/2014).
E' stato altresì deciso che l'immissione nella disponibilità di un fondo in esito all'emissione di un provvedimento che autorizzi l'occupazione di urgenza, determina l'insorgenza in capo all'ente occupante della qualità di detentore qualificato, mentre il proprietario rimane possessore mediato (Cass.Civ. Sez.II,
1323/92 ).
La distinzione tra detenzione qualificata e non qualificata rileva principalmente per quanto attiene alla tutela offerta dall'azione di reintegrazione o spoglio nota3. L'art.
1168 cod.civ. infatti prevede che la legittimazione attiva sia concessa non soltanto al possessore bensì anche a favore di chi ha la detenzione (qualificata) di una cosa, ad eccezione di colui che abbia la disponibilità di essa per ragioni di ospitalità o di servizio (Cass.Civ. Sez.III,
6485/92 ). A tal proposito è l'attore onerato della prova del titolo che costituisce il presupposto ai fini della qualificazione della situazione possessoria (Cass.Civ. Sez.II,
10477/98 ; Cass.Civ. Sez.II,
2111/94 ).
E' stata ritenuta detenzione qualificata la situazione della convivente more uxorio in riferimento alla casa nella quale si era svolta la vita della coppia di fatto, con la rilevante conseguenza dell'attribuzione della tutela possessoria alla medesima pure in difetto di un preesistente rapporto giuridicamente codificato (Cass. Civ., Sez. I,
17971/2015).
Note
nota1
V. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.725.
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Si veda p.es. Protettì, Le azioni possessorie: la responsabilità e il procedimento in materia possessoria, Milano, 1974, pp.308 e ss..
top2nota3
Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.213; Bianca, op.cit., p.727.
top3Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- PROTETTI', Le azioni possessorie, Milano, 1995