Detenzione qualificata del convivente more uxorio, tutela possessoria. Può l'immobile nel quale la convivenza di fatto si è sviluppata essere assegnato al genitore collocatario dei minori d'età? (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 17971 dell’11 settembre 2015)

La convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Di talché, l'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio.
In ordine alla convivenza di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l'immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell'immobile o conduttore in virtù di rapporti di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all'immobile. Egli, altresì, in virtù dell'affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. interviene con una pronunzia che si pone come tutela avanzata delle coppie di fatto. Nel caso di specie viene addirittura a classificare come detenzione qualificata la situazione del convivente more uxorio che viveva nella casa di proprietà del compagno. Compete pertanto la tutela possessoria alla predetta convivente che viveva con i figli nati dall'unione di fatto nella casa dalla quale era stata allontanata senza troppi complimenti. V'è di più: l'immobile può essere assegnato al genitore collocatario dei minori d'età pure in difetto di un titolo giuridico quale il comodato, la locazione ovvero altro rapporto giuridico preesistente, in virtù della rilevanza sociale del nucleo familiare che gode di protezione avente rango costituzionale (art.2 Cost.).
Non basta: il provvedimento di assegnazione della casa da parte del Tribunale dei minori è addirittura opponibile al terzo subacquirente a titolo oneroso dell'immobile che abbia trascritto il proprio acquisto in un tempo antecedente all'emissione del predetto provvedimento di assegnazione.

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