Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 380 art. 13


COMPETENZA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10, ART. 4, COMMA 1; DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, ARTICOLI 107 E 109; LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150, ART. 41-QUATER)

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
(Comma così modificato dall’ art. 13, comma 2, lett. c), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
(In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l’ art. 4, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, l’ art. 2, comma 13, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77)

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