Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 56


DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE
1. Il soggetto già espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare l'indennità provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennità di esproprio.

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