Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 1


TITOLO I Oggetto ed àmbito di applicazione del testo unico - (OGGETTO)
1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
3. [I princìpi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.]
(Comma soppresso dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.)
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni.

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