Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 3


DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per «espropriato», si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per «autorità espropriante», si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per «beneficiario dell'espropriazione», si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per «promotore dell'espropriazione», si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. 2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2.
3. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.
(Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.)

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