Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 54


OPPOSIZIONI ALLA STIMA

1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(Comma prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e poi così sostituito dalla lettera a) del comma 37 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
2. [L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio].
(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 37 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
3. [L'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione].
(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 37 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
4. [L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità].
(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 37 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.

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