Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 52


L'ESPROPRIAZIONE DI BENI CULTURALI
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.

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