Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 52-sexies


DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE NON FACENTI PARTE DELLE RETI ENERGETICHE NAZIONALI
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.
(Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330)

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