Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 29


PAGAMENTO DELL'INDENNITA' A SEGUITO DI PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 29"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti