Decreto Presidente Repubblica del 2001 numero 327 art. 27


PAGAMENTO O DEPOSITO DEFINITIVO DELL'INDENNITA' A SEGUITO DELLA PERIZIA DI STIMA DEI TECNICI O DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE (Rubrica così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302)
1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
(Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302.)
2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio.

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