Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 445 art. 29-quater


abrogato [EFFICACIA DEI CERTIFICATI QUALIFICATI]
[1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.]

(Articolo così inserito dal D.P.R. n. 137/2003)

(Articolo abrogato dall'art. 75 del codice dell'amministrazione digitale emanato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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