Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 65


IMMINENTE PERICOLO DI VITA

1. Se il matrimonio, nell'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, è celebrato durante un viaggio marittimo o aereo, o se l'unione civile è costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo, si osservano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 204, 205, 207, 208, 210 e 834 del codice della navigazione (74).
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)
2. Per la trascrizione degli atti o dei processi verbali relativi a matrimoni celebrati o alla costituzione di unioni civili nelle ipotesi previste nel comma 1 e competente l'ufficiale dello stato civile del comune di residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile, al quale la capitaneria di porto o il comandante dell'aeroporto, se l'approdo o l'atterraggio avviene in Italia, o l'autorità diplomatica o consolare, se l'approdo o l'atterraggio avviene all'estero, trasmette copia dei relativi atti consegnati dal comandante della nave o dell'aereo.
(Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5)

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