Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 59


L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta al
matrimonio un impedimento che non e' stato dichiarato, deve
immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinche'
questi possa proporre opposizione al matrimonio.
L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al
presidente del tribunale del luogo dove e' stata eseguita la
pubblicazione che fissa con decreto la comparizione delle parti
davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni
da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e
decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano
notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a
quello fissato per la comparizione, ai nubendi e all'ufficiale dello
stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato
o a quello che ha rilasciato l'autorizzazione o il nulla osta per la
celebrazione del matrimonio davanti a un ministro di culto.
Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari
formalita' gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente
efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.
Se l'opposizione e' stata proposta da chi ne ha facolta', per
causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale puo', con
proprio decreto, ove ne sussista la opportunita', sospendere la
celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa
l'opposizione.

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