Altruità



Ai fini della configurabilità del diritto di servitù, l'ultima parte dell'art. 1027 cod.civ. espressamente fa menzione dell' appartenenza del fondo dominante ad un proprietario diverso da quello al quale è riconducibile il fondo servente.
Questo principio suole essere riassunto con il brocardo nemini res sua servit.

Come meglio vedremo in sede di analisi delle modalità costitutive della servitù, con riferimento alla destinazione del padre di famiglia (art. 1062 cod.civ.), il fatto che due fondi (o due parti distinguibili di un fondo) appartenenti ad una sola persona siano posti di fatto l'uno a servizio dell'altro, può rilevare nel caso in cui essi vengano a risultare di proprietà di distinti soggetti.

Inversamente, qualora due fondi per l'innanzi appartenenti a diverse persone vengano ad essere di proprietà di una sola, si verifica l'estinzione del diritto di servitù anteriormente esistente (art. 1072 cod.civ. ).

La regola in esame vale soltanto quando un solo soggetto è titolare sia del fondo servente, sia di quello dominante: diversamente si configura il caso in cui il proprietario di uno di tali fondi sia anche comproprietario dell'altro (quand'anche in comunione legale dei beni: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 27084/2021). La sussistenza del requisito dell'altruità del fondo si fonda sul concorso di altri titolari del bene comune nota1. Va tuttavia rilevato come, in questo caso, sia necessario che la fruizione del fondo ipoteticamente servente non si sostanzi in una modalità di utilizzo che ciascun comunista potrebbe trarre dal bene in quanto espressione del diritto di godimento pari a quello degli altri contitolari (Cass. Civ. Sez. II, ord. 21858/2020).

Note

nota1

Sia in dottrina sia in giurisprudenza non pare esservi dubbio sul fatto che il principio nemini res sua servit sia rispettato nel caso in cui uno dei due fondi sia di comproprietà di più soggetti. Si veda p.es. Cass. Civ. Sez. II, 6994/98 Così Comporti, Le servitù prediali, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.164; Di Lella, Sui limiti del principio "nemini res sua servit", in Foro it., 1973, I, p.3121 e ss.; Carlotti, "Nemini res sua servit" e servitù costituita dall'enfiteuta a favore di altro fondo del concedente, in Giur. agraria it., 1970, p.775; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.260. Quest'ultimo, peraltro, ritiene che, nel caso del nudo proprietario del fondo dato in usufrutto, non occorra costituire servitù, potendosi benissimo utilizzare un fondo a vantaggio dell'altro sempre entro la limitata facoltà di godimento che spetta al nudo proprietario in quanto tale.
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Bibliografia

  • CARLOTTI, "Nemini res sua servit" e servitù costituita dall'enfiteuta a favore di altro fondo del concedente, Giur.agraria it., 1970
  • COMPORTI, Le servitù prediali, Torino, Trattato dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • DI LELLA , Sui limiti del principio "Nemini res sua servit" e servitù costituita dall'enfiteuta a favore di altro fondo del concedente, Giur. agraria it., 1973

Prassi collegate

  • Quesito n. 677-2010/C, Costituzione di servitù, fondo intercluso e valenza del principio nemini res sua servit

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