Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 396 art. 42


RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO (Rubrica così modificata dal n. 1) della lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)

1. Chi intende riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento è fatto con atto distinto, posteriore alla nascita, e questa è avvenuta in altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
(Comma così modificato dal n. 2) della lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)
2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile, deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.
(Comma così modificato dal n. 3) della lettera f) del comma 1 dell’art. 1, D.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26)

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