Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 39


Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le norme di cui agli articoli 8 e 9 avranno effetto dal giorno successivo a quello dell'insediamento della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, e nel capo IV del presente decreto entrano in vigore quattro anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

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