Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 17


L'imputato, dopo il primo interrogatorio, anche nel caso di esercizio della facoltà di non rispondere prevista dall'art. 78 del codice di procedura penale, può decidere che il processo prosegua nell'altra lingua con dichiarazione da lui sottoscritta, resa personalmente o fatta pervenire all'organo procedente tramite il suo difensore.
Tale dichiarazione può essere resa per una sola volta nel giudizio di primo grado. Parimenti essa può essere per una sola volta modificata nel corso del giudizio di secondo grado.
In ogni caso tale dichiarazione deve avvenire non oltre l'apertura del dibattimento.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 14 e nei casi di interrogatorio reso in istruttoria, la dichiarazione non può essere fatta prima di 24 ore dall'interrogatorio medesimo. In nessun caso essa può essere fatta durante il fermo di polizia.
La facoltà di cui comma 1 può essere altresì esercitata:
a) dall'imputato dichiarato contumace o assente e che non sia stato ancora interrogato, mediante dichiarazione dell'imputato stesso fatta comunque pervenire al giudice fino a che non siano state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento;
b) dall'opponente a decreto penale di condanna, contestualmente alla proposizione dei motivi di opposizione.
A seguito della dichiarazione gli atti successivi vengono formulati nell'altra lingua a pena di nullità ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.
La dichiarazione non determina alcuna interruzione dei termini processuali, né può causare ritardi nello svolgimento del processo. Essa non comporta, altresì, la traduzione d'ufficio degli atti precedenti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1988 numero 574 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti